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Doping...la piaga dello "Sport"
Doping, questo conosciuto�.. Nello sport in genere, ma in particolare nel ciclismo, parlare di doping, rischia di essere la solita campana che richiama l'attenzione sul problema, solo quando magari blitz di carabinieri o controlli mirati, fanno emergere in modo plateale la punta di un iceberg, spesso tenuto troppo sommerso.
Certo, il ruolo dell'informazione non � quello di determinare gli eventi, ma di cercare di spiegarli. E' l'approccio dunque, che deve essere il pi� possibile mirato, soprattutto quando a parlare di doping � una struttura come la nostra che si rivolge a tutti gli appassionati di ciclismo in fuoristrada, dai professionisti, ai semplici utilizzatori del mezzo bici "una tantum". Come ci rivolgiamo a costoro ? In due modi. Innanzitutto attraverso un'informazione il pi� possibile mirata, chiara e scientifica, curata da professionisti del settore, promossa dedicando alcune pagine del nostro sito Internet e che mettiamo a disposizione di tutti gli sportivi. Diana Bianchedi, campionessa olimpica di fioretto, vice presidente del Coni, intervenendo alla conferenza stampa conclusiva del corso di perfezionamento universitario organizzato dalla facolt� di Medicina dell'universit� di Milano su questo tema, ha ricordato come il doping oltre che essere una sconfitta per l'atleta pulito, sia anche un problema di cattiva informazione che molto spesso il mondo degli sportivi riceve. Il secondo impegno che ci siamo presi � quello di dedicare ampio spazio al problema doping all'interno dei nostri corsi di formazione per Maestri ed Accompagnatori di Mtb, cos� come nei corsi di specializzazione. Ci rivolgeremo quindi a tutti gli sportivi, e in particolare ai dirigenti ed ai direttori delle societ� sportive che devono vigilare e fare propria questa battaglia che si vince solo se tutti gli attori, dagli sportivi, ai medici dello sport, agli allenatori, sono informati dei rischi per la salute che l'uso di sostanze dopanti comporta.
LE SOSTANZE DOPANTI
- Stimolanti
Non migliorano la prestazione, ma danno una sensazione di benessere, che spesso si traduce in un rendimento superiore durante la gara.
- Ormoni anabolizzanti
Sempre meno utilizzati negli sport agonistici, dove i controlli sono severissimi, dilagano per� nelle palestre di body building. Molti e gravi gli effetti collaterali: danni al fegato, alla prostata e al sistema cardiocircolatorio, sterilit�, impotenza, sindromi psichiatriche, femminilizzazione nell'uomo e mascolinizzazione nella donna.
- Ormoni peptidici
Molto usati in quanto non rilevabili con le attuali indagini ammesse. Comprendono:
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- GH (ormone della crescita):
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usato nell'atletica pesante e dai culturisti, questa sostanza aumenta la forza e le dimensioni dei muscoli. Tra i rischi d'abuso ci sono acromegalia, diabete, ipertensione, aumentata incidenza di tumori, morbo di Creutzfeldt-Jakob. |
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- GF1 (fattore di crescita insulino simile):
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prodotto dal fegato soprattutto nel periodo puberale, � una delle sostanze dopanti di pi� recente introduzione. Ha gli stessi effetti (anche collaterali) dell'ormone della crescita. |
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- EPO (eritropoietina):
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ormone normalmente secreto dal rene, stimola il midollo osseo a produrre globuli rossi, aumentando quindi la disponibilit� di ossigeno. E' in auge per gli sport a base aerobica, come il ciclismo e lo sci di fondo. Aumenta la viscosit� del sangue, e quindi facilita trombosi ed embolie. Pu� provocare inoltre insufficienza renale cronica e ipertensione. Per contenerne l'abuso, in due sport sono previsti esami del sangue a sorpresa. Nello sci di fondo viene misurata la concentrazione di emoglobina, che non deve superare i 16,6 g/dl per le donne e i 18,5 per gli uomini. Nel ciclismo si misura l'ematocrito. Valori limite: 50 per cento per l'uomo, 48 per la donna. Chi li supera, sta a riposo per 15 giorni, poi si presenta per un nuovo test. Solo se il valore � nei limiti consentiti pu� riprendere a gareggiare. |
- Sostanze mascheranti
Permettono di assumere dosi elevate di molecole vietate senza che possano essere riscontrabili con esami di laboratorio. I pi� usati sono i diuretici, il probenecid e l'epitestosterone.
- Betabloccanti
Antitremorigeni molto usati nel tiro e nel nuoto sincronizzato.
- Stimolanti
Amifenarolo, amfetamine, amineptina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, etamivan, etilefrina, fencamfamina, fenfluramina, mdea, mesocarb, metilfenidato, norfenfluramina, pentilentetrazolo, pipradolo, stricnina, e sostanze affini.
- Caffeina
La concentrazione nelle urine non pu� superare i 12 microgrammi per millilitro.
- Salbutamolo, terbutalina e salmeterolo
Permessi solo se assunti per inalazione; l'atleta deve dichiararlo prima della gara.
- Narcotici
Destropropossifene, diamorfina, etilmorfina, idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina, propossifene e sostanze affini; (sono permesse codeina, destrometorfano, diidrocodeina, defenossilato e folcodina).
- Anabolizzanti
Steroidi androgeni: boldenone, clostebolo, danazolo, deidroclormetiltestosterone, diidrotestosterone, drostenolone, fluossimesterone, formebolone, mesterolone, metandienone, metenolone, nandrolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, stanozololo, trenbolone e sostanze affini.
- Testosterone:
Costituisce violazione un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a sei, a meno non sia provato che il fatto � dovuto a una condizione fisiologica o patologica (esempi: bassa escrezione di epitestosterone; deficit enzimatici; tumori che producono androgeni).
- Beta-2 agonisti:
Clenbuterolo, salbutamolo, terbutalina, salmetelolo, fenoterolo.
- Diuretici
Acetazolamide, bumetamide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo, mersalil, spironolattone, triamterene e sostanze affini.
- Ormoni peptidici, glicoproteici e analoghi
Gonadotropina corionica, ACTH, GH e rispettivi fattori di rilascio; eritropoietina (EPO).
- Betabloccanti
Solo per alcuni sport: acebutololo, alprenololo, atenololo, bisoprololo, bunololo, metoprololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo.
- Agenti mascheranti
Epitestosterone, probenecid.
- Doping del sangue
Somministrazione di sangue, globuli rossi o emoderivati.
Il testo della Legge sul Doping approvata al Senato
- Art. 1. (Tutela sanitaria delle attivit� sportive.Divieto di doping)
1. L'attivit� sportiva � diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarit� delle gare e non pu� essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrit� psicofisica degli atleti. 2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biolologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. 4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso pu� essere prescritto specifico trattamento purch� sia attuato secondo le modalit� indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorit� competenti la relativa documentazione e pu� partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purch� ci� non metta in pericolo la sua integrit� psicofisica.
- Art. 2. (Classi delle sostanze dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego � considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanit�, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivit� culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivit� sportive di cui all'articolo 3. 2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive � determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche � determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. 3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalit� di cui al comma 1. 4. Il decreto di cui al comma 1 � pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- Art. 3. (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivit� sportive)
1. � istituita presso il Ministero della sanit� la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivit� sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attivit�: a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalit� di cui all'articolo 2, comma 3; b) determina, anche in conformit� alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivit� sportive per le quali il controllo sanitario � effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivit� sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivit� sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping. f) pu� promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivit� sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le societ� affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivit� dei medici specialisti di medicina dello sport. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanit� di concerto con il Ministro per i beni e le attivit� culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalit� di organizzazione e di funzionamento della Commissione. 3. La Commissione � composta da: a. due rappresentanti del Ministero della sanit�, uno dei quali con funzioni di presidente; b. due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivit� culturali; c. due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; d. un rappresentante dell'Istituto superiore di sanit�; e. due rappresentanti del CONI; f. un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori; g. un rappresentante degli atleti; h. un tossicologo forense; i. due medici specialisti di medicina dello sport; l. un pediatra; m. un patologo clinico; n. un biochimico clinico; o. un farmacologo clinico p. un rappresentante degli enti di promozione sportiva. q. un esperto in legislazione farmaceutica. 4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivit� culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. 5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanit�, di concerto con il Ministro per i beni e le attivit� culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile. 6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivit� della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
- Art. 4. (Laboratori per il controllo sanitariosull'attivit� sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivit� sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), � svolto da uno o pi� laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale n� del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanit�, secondo modalit� definite con decreto del Ministro della sanit�, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivit� sportive; c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. 3. I controlli sulle competizioni e sulle attivit� sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanit�, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attivit� del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
- Art. 5. (Competenze delle regioni)
Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attivit� di prevenzione e di tutela della salute nelle attivit� sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attivit� dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
- Art. 6. (Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le societ� affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. 2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente. 3. Gli enti di cui al comma 1 sono altres� tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge. 4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute. 5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attivit� sportiva curano altres� l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attivit� di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
- Art. 7. (Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanit� i dati relativi alle quantit� prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialit� farmaceutica. 2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto � stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attivit� sportiva". 3. Il Ministero della sanit� controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale. 4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista � tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
- Art. 8. (Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanit� presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonch� sull'attivit� svolta dalla Commissione.
- Art. 9. (Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, � punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. 3. La pena di cui ai commi 1 e 2 � aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto � commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto � commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una societ�, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. 4. Se il fatto � commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, societ�, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI. 6. Con la sentenza di condanna � sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. 7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, � punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
- Art. 10. (Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri � versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 � riassegnato ad apposita unit� previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanit�. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica � autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
BASTA, COSI' SI UCCIDE UNO SPORT di Felice Gimondi Ancora doping sul Giro. La notizia mi lascia senza parole e mi riempie di rabbia, anche perch� il mondi del ciclismo, quel mondo a cui mi sento profondamente legato e dal quale non riuscir� mai a staccarmi, torna nuovamente nella bufera. Vedere il ciclismo cos� maltrattato e penalizzato da queste vicende provoca tanta amarezza e tristezza. Non � giusto infangare uno sport di grande fatica e sacrifici soltanto perch� qualche sconsiderato, ignorando le nuove normative sul doping, continua a fare uso di sostanze proibite. Adesso siamo arrivati ad un punto in cui chi sbaglia deve pagare. Non ci sono alternative se davvero si vuole ripulire l'ambiente e restituire quell'immagine positiva che il ciclismo si � largamente guadagnato con imprese memorabili. Spesso mi soffermo a guardare con interesse ad un pizzico di nostalgia i filmati di repertorio che esaltano le gesta di Coppi e Bartali, tanto da fare due nomi illustri: mi colpisce sempre la folla ai lati delle strade, quella stessa folla che ancora oggi continua ad amare il ciclismo. Ma sino a quando riuscir� la gente a sopportare questa situazione che continua ad aggiungere fango al fango sino a ricoprire l'ambiente e diffondere nausea? Interrogativo che soltanto i corridori possono sciogliere e mi auguro che si rendano conto a quale grossa responsabilit� devono far fronte. E' necessario riscoprire il valore dello sport in tutte le sue componenti, e bisogna agire subito perch� il tempo delle chiacchere � finito. Come si pu� immaginare scrivo queste note con il cuore e non ritengo giusto ignorare un problema che esiste. Adesso il nostro ambiente non deve meditare, ma agire in fretta prima che sia troppo tardi. Evidentemente qualcuno non ha capito che si sta facendo sul serio e i continui blitz di Nas, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza non hanno proprio insegnato niente. Non � possibile andare avanti cos�. Basta ragazzi.
Felice Gimondi
LA SCUOLA VA ALL'UNIVERSITA' Occuparsi di formazione, in genere di figure professionali e non, vuol dire da parte di chi insegna, dedicare sforzi, energie, tempi per l'aggiornamento.
Poich� crediamo che questa sia la strada pi� giusta e corretta per proporre didattica, � stato naturale che alcuni professionisti del nostro staff scientifico, seguissero un corso di perfezionamento universitario.
L'occasione � stata quella organizzata dalla Facolt� di Medicina dell'Universit� di Milano nell'ambito di un progetto formativo patrocinato dalla Comunit� Europea, dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro su "Il doping: farmacologia, fisiologia e prevenzione". Questo corso di perfezionamento, primo del genere organizzato in Italia e rivolto a chi si occupa di medicina dello sport, ha fatto il punto a 360 gradi sulla problematica trattando con taglio decisamente chiaro ed interdisciplinare le diverse materie interessate: dalla fisiologia della fatica alla farmacologia, dalla biochimica alla psicologia, fino ad arrivare all'epidemiologia e alla legislazione. Diversi quindi i docenti che si sono susseguiti nei tre mesi della durata del corso, che ha toccato anche testimonianze provenienti dal mondo dell'informazione, dello sport agonistico e professionale, e di quello della preparazione atletica. E' sintomatico quindi constatare come a partire dalle istituzioni, per arrivare al mondo scientifico, si stia avendo finalmente la presa di coscienza di come purtroppo la piaga del doping sia cos� diffuso nell'ambito sportivo; era da tempo attesa la legge 376 entrata in vigore poco pi� dell'anno scorso che mette ordine nell'ambito della "Tutela sanitaria delle attivit� sportive e della lotta contro il doping". Qui il legislatore ha posto particolare attenzione alla salvaguardia della salute, inquadrando il doping, s� come reato sportivo, ma prima ancora come reato di carattere sanitario: il reato di doping � gi� configurabile all'atto della sola somministrazione o assunzione di talune sostanze qualora esse non siano giustificate da specifiche patologie o disturbi. Questo aspetto fondamentale della nuova normativa evidenzia la sua forte valenza di prevenzione e di tutela della salute. Altro aspetto importante della legge � l'obbligo da parte del CONI, delle federazioni sportive, delle societ� affiliate, delle associazioni sportive ecc. ad adeguare i loro regolamenti ed a promuovere l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche del doping. Da sempre attenti ai rapporti tra salute e sport, tra fare sport e prevenzione, abbiamo accolto e recepito le indicazioni di questa legge, mettendo in calendario nei corsi di formazione, nei convegni, negli aggiornamenti lo studio di questo tema, impegnandoci a promuovere una concreta lotta al doping che pu� essere svolta solo in concorso con tutte quelle realt� che costituiscono il mondo dello sport, dove nessuno pu� chiamarsi fuori da tale impegno e la responsabilit� � tanto maggiore, quanto maggiore � il ruolo rivestito. Ci auguriamo che questo progetto, oltre ad essere condiviso, porti ad un rinnovato impegno nel combattere questo fenomeno, purtroppo cos� tanto diffuso. Noi ci proviamo !
TUTELA DELLA SALUTE E LOTTA AL DOPING La pratica del doping sembra essere, anche alla luce della cronaca recente, in sempre maggiore diffusione da parte di molti atleti, sia professionisti sia dilettanti. La percezione del problema da parte degli interessati in prima persona, pare essere, come dimostrano molte recenti vicende, molto imprecisa e sfumata, implicazioni giuridiche comprese.
Da quest'anno, la Scuola Nazionale Maestri di Mtb ha deciso di approfondire questo tema, promovendo una fitta campagna di conoscenza e corretta informazione rivolta ai propri associati, attraverso corsi di formazione e aggiornamento e sensibilizzando tutti coloro che, operando nel mondo dello sport, possono dare un prezioso contributo per sconfiggere questa triste piaga.
Riteniamo quindi che anche le figure del Maestro e dell'Accompagnatore di Mtb possano rappresentare, per quanto possa apparire limitato e marginale il problema, una prima valida "sentinella" affinch� chi pratichi la mtb sia maggiormente tutelato.
Dr. Andrea Ferella e-mail: aferellayahoo.it
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